Stemma Faenza Lirica - STATUTO - REGOLAMENTO
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Art. 1

E' costituita in Faenza una libera Associazione con la denominazione "FAENZA LIRICA" con sede in Faenza, Corso Garibaldi, 2

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di:

  1. tener organizzato un gruppo di persone amanti della Musica Lirica, per diffonderne e approfondirne la conoscenza fra tutti i ceti.
  2. svolgere attività di carattere culturale, formativo e ricreativo per mantenere viva la passione per la Musica Lirica e la cordialità fra i Soci.
  3. collaborare con altri Enti pubblici o privati nella programmazione di qualsiasi manifestazione attinente la Musica Lirica.
  4. adoperarsi in tutti i modi perché a Faenza siano continuate e intensificate le manifestazioni ad essa inerenti, anche con la ripresa della stagione Lirica estiva in Piazza.

Art. 3

Potranno far parte dell'associazione tutte le persone di qualsiasi età e sesso che accettino i principi dello Statuto.

Art. 4

I Soci si distinguono in "ordinari" e "onorari".
I "Soci ordinari" devono presentare domanda al Consiglio Direttivo per far parte dell'Associazione.
I "Soci onorari" devono essere nominati dall'Assemblea dei Soci con votazione plenaria e saranno di prevalenza Artisti particolarmente distintisi nel mondo lirico.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5

I Soci hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali.

Art. 6

I Soci ordinari dovranno pagare la quota annua nella misura deliberata dall'Assemblea Generale. Il pagamento deve essere effettuato presso l'Esattore dell'Associazione.

Art. 7

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale.

Art. 8

E' data facoltà ai soci di condurre familiari e conoscenti alle riunioni culturali e ricreative che si terranno almeno una volta al mese e verranno stabilite dal Consiglio Direttivo nell'ambito del programma presentato dallo stesso e approvato dall'Assemblea Generale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci ordinari delibera:

  1. sulla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio e dei Sindaci revisori;
  2. sull'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali;
  3. sulla nomina dei Soci Onorari;
  4. sull'eventuale trasformazione e scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata normalmente entro il mese di febbraio di ogni anno.

Art. 10

Le Assemblee Straordinarie sono convocate:

  1. per apportare modifiche allo Statuto;
  2. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci revisori lo reputino necessario;
  3. quando siano richieste con domanda motivata, sottoscritta almeno da 1/5 dei Soci, nel qual caso il Consiglio ha l'obbligo di indire l'Assemblea entro un tempo utile per risolvere la questione, in ogni modo non superiore ad un mese.

Art. 11

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, decorso almeno 24 ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 12

Nelle Assemblee la votazione è fatta per alzata di mano, eccettuata la nomina del Consiglio Direttivo e dei Soci Onorari che deve essere fatta per iscritto e a scrutinio segreto. Ogni socio può presentare due deleghe regolarmente sottoscritte dagli interessati, sia per le assemblee ordinarie che straordinarie.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, e composto da un Presidente, da dodici Consiglieri e da due Sindaci Revisori, eletti fra i Soci.
Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci Revisori vengono nominati per la durata di due anni, e possono essere tutti riconfermati.
Il Presidente uscente, se non viene rieletto dal Consiglio Direttivo, ne fa parte di diritto per un biennio col solo voto consultivo.
Qualora si rendesse vacante per qualsiasi causa un posto del Consiglio Direttivo, subentra il Socio che nelle ultime elezioni ha avuto il maggiore numero di voti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, dopo le elezioni, procede alla nomina del Vice Presidente e di un Segretario-Economo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo procederà a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si radunerà ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando lo richieda il Presidente o almeno tre Consiglieri.

Art. 17

Per la validità delle deliberazione e delle votazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza della Società e la firma sociale; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Segretario Economo.
Il Segretario Economo redige e firma i verbali in unione al Presidente, provvede alla gestione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo e cura la riscossione delle quote sociali.
I Sindaci Revisori sorvegliano le operazioni sociali e provvedono alla revisione dei bilanci.

Art. 19

La Società si scioglie quando lo deliberino almeno 4/5 dei Soci Ordinari.
Le somme e i beni mobili ed immobili che rimanessero disponibili saranno devoluti ad opere di beneficenza.
Sulle modalità e sulla destinazione dei proventi dovrà sempre pronunciarsi l'Assemblea dei Soci.


L'attuale versione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria tenutasi il 18.11.1996 ed è stata registrata presso l'UFFICIO DEL REGISTRO DI FAENZA il 28.11.1996 al N. 3202 mod. III.

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