Faenza Lirica - STATUTO - REGOLAMENTO Via Laderchi 3 - FAENZA |
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Art. 1 E' costituita in Faenza una libera Associazione con la denominazione "FAENZA LIRICA" con sede in Faenza, Corso Garibaldi, 2 Art. 2 L'Associazione ha lo scopo di:
Art. 3 Potranno far parte dell'associazione tutte le persone di qualsiasi età e sesso che accettino i principi dello Statuto. Art. 4 I Soci si distinguono in "ordinari" e "onorari". DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 5 I Soci hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. Art. 6 I Soci ordinari dovranno pagare la quota annua nella misura deliberata dall'Assemblea Generale. Il pagamento deve essere effettuato presso l'Esattore dell'Associazione. Art. 7 I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale. Art. 8 E' data facoltà ai soci di condurre familiari e conoscenti alle riunioni culturali e ricreative che si terranno almeno una volta al mese e verranno stabilite dal Consiglio Direttivo nell'ambito del programma presentato dallo stesso e approvato dall'Assemblea Generale. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 9 L'Assemblea Generale dei Soci ordinari delibera:
L'Assemblea Generale ordinaria è convocata normalmente entro il mese di febbraio di ogni anno. Art. 10 Le Assemblee Straordinarie sono convocate:
Art. 11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, decorso almeno 24 ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Art. 12 Nelle Assemblee la votazione è fatta per alzata di mano, eccettuata la nomina del Consiglio Direttivo e dei Soci Onorari che deve essere fatta per iscritto e a scrutinio segreto. Ogni socio può presentare due deleghe regolarmente sottoscritte dagli interessati, sia per le assemblee ordinarie che straordinarie. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 13 L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio
Direttivo, eletto dall'Assemblea, e composto da un Presidente, da dodici
Consiglieri e da due Sindaci Revisori, eletti fra i Soci. Art. 14 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza, dopo le elezioni, procede alla nomina del Vice Presidente e di un Segretario-Economo. Art. 15 Il Consiglio Direttivo procederà a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea. Art. 16 Il Consiglio Direttivo si radunerà ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando lo richieda il Presidente o almeno tre Consiglieri. Art. 17 Per la validità delle deliberazione e delle votazioni
del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi
componenti. Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza della Società e la
firma sociale; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal
Vice Presidente o dal Segretario Economo. Art. 19 La Società si scioglie quando lo deliberino almeno 4/5
dei Soci Ordinari. L'attuale versione è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria tenutasi il 18.11.1996 ed è stata registrata presso l'UFFICIO DEL REGISTRO DI FAENZA il 28.11.1996 al N. 3202 mod. III. |
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